TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI

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La tassa rifiuti
La Tari è istituita per coprire per intero i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Servizio che comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
A decorrere dal 1 gennaio 2013 fu istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) in base a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011, poi sostituito con la Tassa rifiuti (TARI) dalla Legge n. 147/2013, art.1 commi da 641 a 668, nell'ambito della IUC (imposta unica comunale). Con l’abrogazione della IUC definita con la Legge n. 160/2019, sono state fatte salve le disposizioni in materia di applicazione della Tassa rifiuti.
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Chi deve pagare?
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
L'importo da versare è corrisposto in base ad una tariffa, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani." Regolamento che prevede, per le utenze domestiche, che il tributo sia commisurato oltre che alla superficie occupata anche al numero dei componenti del nucleo familiare.
Le tariffe del tributo sono state determinate unitamente al piano economico-finanziario del servizio rifiuti ed al regolamento del tributo, sulla base dei parametri previsti dal citato D.P.R. 158/1999 e dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e sono articolate per fasce di utenza: domestica e non domestica (negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc.). Il piano economico-finanziario è approvato dall’ente gestore dell’ambito territoriale ottimale (EGATO), che per il Comune di Sinio è individuato nel consorzio Coabser ( Apri Link Esterno/ ). Da questo documento discendono le tariffe del servizio che sono definite dal Comune e approvate dall’ARERA – Autorità nazionale di regolazione energia, ambiente e reti .
Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'allineamento tra la banca dati catastale e toponomastica, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della previgente Tassa sulla raccolta rifiuti (Tarsu).
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Come e quando si paga?
L'imposta potrà essere versata in autoliquidazione tramite il modello F24.
E' previsto il pagamento dell'imposta in due rate che scadono il 31 luglio e il 3 dicembre di ogni anno. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento della 1a rata.
Il Comune di Sinio invierà degli avvisi di pagamento, con allegati i modelli F24 precompilati per il pagamento delle due rate. Prima di effettuare il pagamento è necessario verificare che i dati riportati sull'avviso siano corretti.
I termini di scadenza sono perentori e, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applicheranno le sanzioni di legge.
Per cui, nel caso di mancato recapito dell'avviso, i contribuenti sono invitati a contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Sinio per conoscere l'importo da versare.
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Ravvedimento operoso
In caso di mancato pagamento del dovuto entro i termini di scadenza è possibile regolarizzare la propria posizione versando il dovuto con una piccola penalità prevista dall'istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni
Per maggiori informazioni e consultare regolamento e tariffe invitiamo i contribuenti a consultare il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Fiscalità locale - TARI a questo link

REGOLAMENTO TARI

I regolamenti, deliberati ed approvate dal Consiglio Comunale, sono pubblicati sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) consultabile al seguente link, scegliendo il tributo TARI e l'anno di interesse: (Apri Link Esterno)
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
Inoltre i regolamenti sono pubblicati sul sito web del Comune al seguente link: (Apri Link Esterno)

DICHIARAZIONE

Dichiarazione
Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (30 giugno).
DICHIARAZIONE
MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO
DICHIARAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE ATTIVITA' STAGIONALE

SCADENZE

Tempi e modalità pagamento TARI
Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato rispetto alla Tasi.
Si evidenzia che alla TARI non si applica il divieto di aumento stabilito, per l’anno 2016, per tutti gli altri tributi comunali dall’art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (In pratica tramite modello F24, bollettino di conto corrente postale, servizi elettronici di incasso e interbancari ).

COME SI PAGA ?

Il pagamento della Tari si effettua tramite il modello di versamento unificato denominato F24 che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta.
I modelli F24 recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:
• sportelli bancari
• servizi di home banking (Internet)
• uffici postali