La tassa rifiuti
La Tari è istituita per coprire per intero i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Servizio che comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
A decorrere dal 1 gennaio 2013 fu istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) in base a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 201/2011, poi sostituito con la Tassa rifiuti (TARI) dalla Legge n. 147/2013, art.1 commi da 641 a 668, nell'ambito della IUC (imposta unica comunale). Con l’abrogazione della IUC definita con la Legge n. 160/2019, sono state fatte salve le disposizioni in materia di applicazione della Tassa rifiuti.
Chi deve pagare?
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
L'importo da versare è corrisposto in base ad una tariffa, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 ad oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani." Regolamento che prevede, per le utenze domestiche, che il tributo sia commisurato oltre che alla superficie occupata anche al numero dei componenti del nucleo familiare.
Le tariffe del tributo sono state determinate unitamente al piano economico-finanziario del servizio rifiuti ed al regolamento del tributo, sulla base dei parametri previsti dal citato D.P.R. 158/1999 e dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e sono articolate per fasce di utenza: domestica e non domestica (negozi, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali, uffici, ecc.). Il piano economico-finanziario è approvato dall’ente gestore dell’ambito territoriale ottimale (EGATO), che per il Comune di Sinio è individuato nel consorzio Coabser (
Tarsu / ). Da questo documento discendono le tariffe del servizio che sono definite dal Comune e approvate dall’ARERA – Autorità nazionale di regolazione energia, ambiente e reti .
Fino a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'allineamento tra la banca dati catastale e toponomastica, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della previgente Tassa sulla raccolta rifiuti .
Come e quando si paga?
L'imposta potrà essere versata in autoliquidazione tramite il modello F24.
E' previsto il pagamento dell'imposta in due rate che scadono il 31 luglio e il 3 dicembre di ogni anno. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento della 1a rata.
Il Comune di Sinio invierà degli avvisi di pagamento, con allegati i modelli F24 precompilati per il pagamento delle due rate. Prima di effettuare il pagamento è necessario verificare che i dati riportati sull'avviso siano corretti.
I termini di scadenza sono perentori e, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applicheranno le sanzioni di legge.
Per cui, nel caso di mancato recapito dell'avviso, i contribuenti sono invitati a contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Sinio per conoscere l'importo da versare.
Ravvedimento operoso
In caso di mancato pagamento del dovuto entro i termini di scadenza è possibile regolarizzare la propria posizione versando il dovuto con una piccola penalità prevista dall'istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni
Per maggiori informazioni e consultare regolamento e tariffe invitiamo i contribuenti a consultare il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Fiscalità locale - TARI
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