IMU - Imposta Municipale Unica


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Imposta municipale propria (IMU), istituita dall’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 
Chi deve pagare la nuova IMU?
Il presupposto dell'imposta è il possesso di:
IMMOBILI, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).
AREE EDIFICABILI. Il Comune non fa luogo a ulteriori accertamenti se l'imposta è versata prendendo a base di calcolo i valori approvati con delibera G.C. n. 25/2016 per l'imposta dal 2017 al 2023 e dal 2024 i valori approvati con G.C. n. 69/2023 (link in allegato). Le aree edificabili sono riportate nel piano regolatore comunale (link in home page - siti tematici servizi online per cittadini e imprese) - piano regolatore cartografia gisweb).
Terreni Agricoli. Per il Comune di Sinio sono esclusi dall'imposta in quanto rientrante nell'elenco dei comuni montani o collinari di cui alla circolare ministeriale n. 9/1993.
 
I soggetti passivi sono:
il proprietario
l’usufruttuario
l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario)
il titolare del diritto d’uso e di abitazione
il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la  durata del contratto
il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio
il concessionario di aree demaniali
l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768).
 

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Si allega il regolamento I.M.U. in vigore dall'anno d'imposta 2020.


I regolamenti, deliberati ed approvate dal Consiglio Comunale, sono anche pubblicati sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento. E'anche possibile consultare il regolamento cliccando qui  

      

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 in autotassazione.

  

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell'Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell'Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
Clicca qui per Consultare la delibera di approvazione aliquote

Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune).

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La dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
 
Si allegano modello dichiarazione IMU ed istruzioni per la compilazione.

   

ACCONTO entro il 16 giugno di ogni anno, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente;
SALDO entro il 16 dicembre di ogni anno, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

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Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.Per informazioni sul calcolo del ravvedimento operoso contattare il Comune.